Nuovi obblighi di dichiarazione per i valori mobiliari a partire dal 2018.

La Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario (RS 958.1, LInFi), entrata in vigore all’inizio del 2016, obbligherà a partire dal gennaio 2018 i partecipanti (commercianti di valori mobiliari, partecipanti esteri autorizzati dalla FINMA, ecc.) ammessi a una sede di negoziazione a comunicare tutte le informazioni necessarie alla trasparenza della negoziazione dei valori mobiliari.

Si noti che obblighi simili esistono già o saranno completati (a seconda del tipo di contropartita) per i derivati OTC e ET. Questo argomento non sarà trattato in questa sede.

Le sedi di negoziazione (concretamente le borse (SIX Swiss Exchange, la BX Berne eXchange) e i sistemi multilaterali di negoziazione) dovranno poter sorvegliare in modo esteso la formazione dei corsi e le transazioni effettuate al loro interno per poter reperire lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato nonché altre violazioni di disposizioni legali e normative. In caso di sospettata infrazione verranno informate la FINMA ed eventualmente le altre autorità di perseguimento penale.

I commercianti di valori mobiliari non ammessi ad una sede di negoziazione saranno sottomessi alle medesime regole di trasparenza e di comunicazione (articolo 15 comma 2 della Legge federale sulle borse (LBVM; RS 954.1)).

L’obbligo di dichiarazione si applicherà a tutte le transazioni di un partecipante (acquisto, vendita, ecc.), effettuate per proprio conto o per conto di un cliente, relative a valori mobiliari.

In particolare dovranno essere dichiarati:

    • la designazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o venduti;
    • il volume, la data e l’ora della conclusione dell’operazione;
    • il corso;
    • le informazioni necessarie che permettono di identificare il titolare economico (novità!).

La nozione di titolare economico sarà la stessa di quella usata nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Tuttavia le persone morali che esercitano un’attività operativa, le fondazioni e gli investimenti collettivi di capitali verranno identificati per mezzo del loro «Legal Entity Identifier» (LEI), normalizzato in ambito internazionale. In assenza del LEI sarà possibile dichiarare il BIC (business identifier code) o il numero del registro di commercio preceduto dal codice del paese. Nel caso di trust sarà necessario dichiarare il trustee.

Per le persone fisiche l’identificazione si farà attraverso la dichiarazione della nazionalità (per mezzo di un codice paese), la data di nascita e un codice confidenziale interno del partecipante. In tal modo il cognome e il nome della persona interessata non verranno comunicati.

Il principale indice del SIX Swiss Exchange è lo SMI (valori mobiliari)

Da notare tuttavia che la procedura non sarà la stessa quando si tratta di operazioni effettuate sul mercato europeo (compreso il caso delle persone residenti in Svizzera). Difatti MiFID II/MiFIR impone che le cinque prime lettere del nome e del cognome siano comunicate alle autorità (codice CONCAT). Tuttavia una dichiarazione di cifre come quelle del numero di passaporto, del numero identificativo personale o del numero di previdenza sociale è possibile ed è stata adottata da numerosi paesi dell’UE che non usano il codice CONCAT.

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